Asseverazione del Project Financing: le novità del 2026 e il ruolo cruciale del soggetto abilitato
Il Project Financing, disciplinato dall'art. 193 del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici), ha
subito una riscrittura integrale ad opera del Decreto Correttivo D.Lgs. 209/2024, in vigore dal 31 dicembre
2024.
La nuova disciplina introduce una procedura a due fasi: pubblicità della proposta con possibilità di
presentarne di alternative, selezione dell'iniziativa di pubblico interesse e successiva gara con diritto di
prelazione per il promotore. In questo impianto, il piano economico-finanziario (PEF) asseverato resta
l'elemento sostanziale e imprescindibile della proposta.
Lo ha ribadito il TAR Sicilia (sent. n. 2970/2025):
senza PEF asseverato la proposta è incompleta, non produce effetti procedimentali e non è sanabile tramite
soccorso istruttorio. Il recentissimo Parere ANAC n. 13/2026 (6 maggio 2026) ha inoltre chiarito, in tema di
disciplina transitoria ex art. 225-bis comma 4, che una proposta si considera "in corso" solo se già
corredata di tutti gli elementi essenziali richiesti dall'art. 193 comma 3, PEF asseverato incluso.
Ecco
perché il ruolo del soggetto abilitato all'asseverazione (banche, intermediari finanziari ex art. 106 TUB,
società di revisione) è centrale: solo un'asseverazione tecnicamente solida e conforme ai più recenti
orientamenti normativi e giurisprudenziali garantisce alla proposta validità sostanziale, riduce il rischio
di contenzioso e tutela l'investimento del promotore fin dalla fase preliminare.
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Pubblicato il 07/07/2026
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